In questo post parliamo della figura dell’amministratore di sostegno.
Al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni quotidiane è intervenuta la L. 9-1-2004 n.6 che ha introdotto nel codice civile l’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Tale istituto è intervenuto soprattutto per mitigare gli effetti, a volte sproporzionati rispetto alle reali esigenze di protezione del soggetto, dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Pertanto colui che è affetto da infermità anche parziale o temporanea ovvero da menomazione fisica o psichica (anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, malati terminali) possono ricorrere al giudice tutelare affinchè nomini con decreto un amministratore di sostegno indicato dal beneficiario oppure in mancanza di indicazione scelto dal giudice nell’interesse del beneficiario stesso.
Compito dell’amministratore di sostegno è quello di intervenire in qualità di rappresentante negli atti giuridici di straordinaria amministrazione oppure assistere il beneficiario in quelli di ordinaria amministrazione.
La procedura per la nomina dell’amministratore non necessita necessariamente dell’intervento di un Avvocato.
Ecco i passaggi da seguire:
- La richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno si presenta con ricorso (basta una marca da bollo da 8,00€) al Giudice Tutelare della zona di residenza o domicilio della persona che necessita di assistenza.
- Possono presentare ricorso oltre alla persona stessa che ha bisogno di assistenza, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini), gli affini entro il secondo grado (suoceri e cognati), il tutore o curatore, il pubblico ministero ed i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, che se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 del Codice Civile o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
- Il Giudice fissa una o più udienze per la verifica delle reali necessità della persona. Può nominare nel frattempo anche un amministratore provvisorio. All’esito delle opportune verifiche il Giudice nomina con decreto entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, l’amministratore di sostegno.
Il decreto deve contenere:
- le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
- la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
- l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
- i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
- la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e
- le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.