Il Decreto legislativo28 dicembre 2013 n. 154 elimina ogni discriminazione fra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori dal matrimonio garantendo la piena uguaglianza degli stesse e riscrive l’azione di disconoscimento della paternità che trova oggi regolamentazione negli articoli 243 bis e seguenti del codice civile.
Art.243 bis. Disconoscimento di paternità
L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
Nel nostro ordinamento vige il principio della presunzione di paternità: chi nasce o viene concepito in costanza di matrimonio si presume figlio del marito della madre.
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con il d.lgs 154 /2013 si è superata l’ulteriore presunzione della nascita nei 180 giorni (periodo minimo per la gestazione).
L’azione di disconoscimento di paternità è l’azione di stato volta a rimuovere il rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
I soggetti legittimati sono:
– il marito che può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita ovvero dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria impotenza di generare o dell’adulterio della moglie ovvero dal giorno del ritorno nella residenza familiare se non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio ovvero dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita.
– la madre che può proporre azione di disconoscimento nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
In ogni caso l’azione di disconoscimento non può essere proposta decorsi cinque anni dalla nascita.
– il figlio maggiorenne in ogni tempo.
– il curatore speciale nominato dal giudice su istanza :
– del figlio che abbia compiuto quattordici anni
– del p.m. che potrà attivarsi su segnalazione dei genitori decaduti dall’azione diretta, di altri parenti o di terzi, sia di ufficio, per il figlio infraquattordicenne.
– del padre biologico sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio.
L’azione si propone con atto di citazione innanzi al tribunale.
La sentenza di disconoscimento ha natura costitutiva ed afficacia “ex tunc” cioè agisce fin dall’inizio determinando al passaggio in giudicato la perdita dello stato di figlio e la cessazione di ogni obbligo genitoriale.
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